L'art. 3, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, modifica l'art. 6, comma 1, del Decreto "Liquidità". La novellata disposizione, contenuta nell'art. 6 Decreto "Liquidità", che trova applicazione dal 1° marzo 2022, infatti, consente alle società di avvalersi della sospensione degli obblighi di riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo previsto dalla legge, in presenza di perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021. La decisione di avvalersi delle menzionate sospensioni degli obblighi codicistici deve essere illustrata e valutata con particolare attenzione sia dall'organo di amministrazione, nella relazione sulla situazione patrimoniale, che dall'organo di controllo nelle sue osservazioni, nei casi in cui la società abbia già beneficiato della sterilizzazione delle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020, confidando nella possibilità di reperire risorse finalizzate al rafforzamento patrimoniale della società, nei cinque esercizi successivi. Ne consegue che le valutazioni degli organi societari contenute nelle rispettive relazioni od osservazioni saranno necessariamente diversificate, a seconda del caso concreto: qualora la società intenda fruire della sospensione degli obblighi civilistici per la prima volta, in forza della disposizione novellata dal Decreto "Milleproroghe", la "sterilizzazione" delle perdite riguarderà unicamente le nuove perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021; qualora la società, in occasione dell'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, abbia deliberato la "sterilizzazione" delle perdite, la decisione di fruire della sospensione degli obblighi codicistici con riferimento alle nuove perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2021, potrebbe essere assunta, a seguito di mirata valutazione della situazione attuale e di quella pregressa della società, con riferimento almeno alla situazione cronologicamente più prossima, verificando le prospettive di un futuro riassorbimento delle perdite "sterilizzate", alla luce della circostanza che nuove perdite rilevanti prodotte durante i cinque esercizi successivi resteranno assoggettate alla disciplina ordinaria. Sotto questo angolo prospettico, ferma restando la discrezionalità degli amministratori nelle scelte di gestione e la loro costante verifica della sussistenza del going concern, la funzione di garanzia esercitata dall'organo di controllo, nell'adempimento dei doveri di vigilanza ex art. 2403 c.c., impone ai sindaci di verificare che esistano concrete prospettive per la copertura delle perdite tramite le strategie pianificate dall'organo di amministrazione.